Legislazione vigente in merito alla commercializzazione del fiorume
Il fiorume, insieme alle sementi autoctone prodotte in purezza, viene espressamente citato nella Direttiva 2010/60/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 148/2012 e finalizzata alla disposizione di deroghe per la commercializzazione di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale. Questa norma riconosce innanzitutto che le questioni della biodiversità e della conservazione delle risorse fitogenetiche sono di importanza fondamentale per la gestione e la tutela del patrimonio naturale negli ecosistemi e nei paesaggi europei, favorendo e regolamentando la commercializzazione di materiali vegetali riuniti appunto nella categoria delle “miscele di sementi per la preservazione”. L’analisi del Decreto evidenzia però anche alcuni aspetti che possono limitare la produzione di sementi autoctone, soprattutto sotto forma di fiorume, in relazione alla definizione delle Zone Fonte. Per l’Italia queste aree entro le quali devono essere individuati i “siti di raccolta”, coincidono infatti con le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 e questo potrebbe portare all’esclusione di numerosi prati stabili di qualità certamente adatti alla produzione di sementi. Questa problematica viene affrontata anche in altri paesi europei come ad esempio l’Austria, dove il legislatore ha esteso le zone fonte al di fuori delle ZSC includendo anche le aree agricole di elevato valore naturalistico, riferite principalmente ai prati semi-naturali ad alta biodiversità.
Per quanto riguarda la Lombardia, la Giunta Regionale ha approvato la D.g.r. n. XI/2644 del 16 dicembre 2019, dal titolo “Vendita diretta e commercializzazione dei miscugli destinati alla salvaguardia dell’ambiente naturale”, che recepisce quanto disposto dalla norma nazionale in merito alla definizione del fiorume e alle modalità di produzione, lavorazione e commercializzazione. Istituisce inoltre il Catasto delle Zone Fonte nell’ambito dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità, e, nelle more della definizione di tale Catasto, indica che l’approvvigionamento di fiorume deve avvenire da Zone Fonte individuate preferibilmente all’interno delle aree Natura 2000, dei parchi nazionali e regionali e delle aree protette regionali, nonché in altre aree di alto valore naturale (in inglese High Nature Value Farmland o HNVF) purché entro vegetazioni ascrivibili agli stessi habitat di interesse comunitario, quali quelle con codici 6210, 6510, 6520. Per il resto, la Delibera conferma che la raccolta di fiorume può avvenire in un prato permanente di lunga durata, nel quale è possibile attestare l’assenza di semina di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o di tappeto erboso. Nel sito di raccolta devono inoltre vegetare almeno 20 specie native e la germinabilità dei semi acquisiti deve consentire di ricostituire il medesimo tipo di habitat. |